Lo statuto

Lo statuto Valweb

Articolo 1 - Denominazione

È costituita l’Associazione denominata “Montagna Digitale ValWeb”, detta anche “ValWeb”.

Articolo 2 - Sede

La sede dell’Associazione è in Robilante (CN), 12017, Piazza Olivero n. 14, ed opera prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte.

Articolo 3 - Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Principi e Scopi

L’Associazione ha per scopo la crescita e il rafforzamento della cultura locale e il sostegno di Internet come strumento di promozione e tutela delle identità culturali dei propri associati, attraverso la realizzazione e/o il mantenimento di collegamenti digitali a larga banda per tutti i propri associati, la loro alfabetizzazione digitale, il loro aggiornamento continuativo alla tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni.

In particolare l’Associazione svolge le seguenti attività:

  • 1. l’Associazione sostiene la ricerca scientifica per il superamento del divario digitale;
  • 2. l’Associazione mantiene e gestisce reti a banda larga per l’intercollegamento dei propri associati, garantendo loro possibilità di connessione quando si trovino presso le proprie abitazioni o le abitazioni di loro consociati;
  • 3. per i fini di cui al punto 2, l’Associazione può costruire autonomamente reti mediante tecnologia appropriata;
  • 4. sempre per i fini di cui al punto 2, l’Associazione può convenzionarsi con aziende e/o enti pubblici per assumere la gestione di reti esistenti, solo qualora quelle reti non siano finalizzate a servizi continuativi di natura commerciale;
  • 5. l’Associazione utilizza le reti che gestisce per far accedere i propri associati ad Internet in modo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni normative, legislative e tecniche;
  • 6. l’Associazione organizza corsi, seminari, convegni, dibattiti, approfondimenti per fornire ai propri associati gli strumenti per una corretta scelta e utilizzo dei sistemi informatici e di comunicazione, per un efficiente utilizzo di Internet e degli strumenti digitali ad esso collegati;
  • 7. l’Associazione svolge ogni altra attività connessa con i propri principi e scopi istituzionali.

Articolo 5 - Natura dell’Associazione

L’Associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le proprie attività istituzionali alla promozione e realizzazione delle proprie finalità.
L’Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle stesse finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i Soci, anche in forma indiretta.
Nell’ambito dei propri scopi sociali, l’Associazione può autofinanziarsi, oltre che attraverso la raccolta delle quote associative, anche attraverso la stipula di contratti, convenzioni, o accordi di ogni genere con enti pubblici e privati, ricevere dagli stessi contributi, sovvenzioni, o donazioni di qualsiasi natura e organizzare autonomamente o per conto altrui manifestazioni, convegni, conferenze scientifiche, corsi, dibattiti, mostre, rassegne ed eventi di altro tipo in ambito locale, nazionale o internazionale. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma personale, volontaria, libera e gratuita dai propri associati, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Qualora necessario, e in base ad una specifica disponibilità da accordarsi per iscritto, i Soci concedono all’Associazione l’utilizzo di propri locali o spazi per la costruzione o estensione delle reti a larga banda gestite dall’Associazione.
Per il conseguimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi comunque della collaborazione di individui, associati o meno, anche a titolo oneroso, mediante assunzione di lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo. L’Associazione può disporre di propri conti correnti presso istituti bancari e intraprendere rapporti con banche, poste, istituti finanziari e simili, per la gestione di conti correnti normali o telematici, fidi, etc. L’Associazione può svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla legge.
L’Associazione può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere territoriale e/o di settore, in armonia con i propri scopi sociali e può comunque assumere partecipazioni, ammesse dalla legge, in altri organismi.

Articolo 6 - Soci – Modalità di ammissione – Diritti e obblighi – Categorie di soci

Con l’eccezione dei soli Soci Onorari, possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessate all’attività della stessa. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.
L’accettazione delle domande è deliberata, insindacabilmente, dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dalla data di accettazione.
Il Consiglio Direttivo può, a sua discrezione, accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una quota associativa, rinnovata annualmente. L’ammontare della quota di ingresso e delle quote di rinnovo sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota di ingresso può essere frazionata dal Consiglio Direttivo semestralmente per difetto. La quota di ingresso deve essere versata entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda.
Fino a che il versamento non sarà stato effettuato, il Socio non potrà usufruire dei servizi dell’Associazione. La quota di rinnovo deve essere versata entro e non oltre l’ultimo giorno dell’esercizio precedente.
La qualifica di Socio si può perdere per i seguenti motivi:

  • ● per recesso, da comunicarsi per iscritto prima della scadenza dell’anno, con effetto a far data dall’anno in corso
  • ● per delibera del Consiglio

Direttivo, a seguito di accertati motivi di incompatibilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per il trasferimento del Socio in località dove i servizi dell’Associazione non possano essere erogati o per il venir meno dei requisiti previsti per l’attribuzione della qualità di socio) o per avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri gravi motivi che comportino indegnità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per aver utilizzato i servizi dell’Associazione per scopo di lucro, o per qualsiasi altra violazione anche colposa delle norme statutarie o comunque delle finalità dell’Associazione e dei principi che ispirano il sodalizio);
● per ritardato pagamento delle quote di rinnovo; qualora la quota di rinnovo non sia stata pagata entro i termini previsti dallo Statuto, il Socio dispone di ulteriori tre mesi per regolarizzare la propria posizione, ma fino a che non lo avrà fatto, non potrà usufruire dei servizi dell’Associazione; se trascorsi i tre mesi il pagamento non sarà stato ancora effettuato, il Socio decade secondo le procedure di legge; può riassociarsi, presentando domanda e versando però una quota di ingresso.
Il Socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso, non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione. Sono previste le seguenti categorie di Soci:
● Fondatori
● Ordinari
● Promotori
● Onorari
I Soci Fondatori sono indicati come tali nell’atto costitutivo dell’Associazione e ne sono membri permanenti, senza per questo essere immuni da un’eventuale delibera di decadenza da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui sotto. I Soci Fondatori versano la quota di ingresso contestualmente alla fondazione dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota di rinnovo. I Soci Ordinari sono persone fisiche e giuridiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari aderiscono corrispondendo la relativa quota di ingresso, sono tenuti al pagamento della quota di rinnovo ed usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci. Inoltre partecipano in modo attivo alle attività organizzative dell’Associazione, affiancando o ricevendo deleghe dal Consiglio Direttivo per l’organizzazione didattica, per la collaborazione con enti terzi, per la comunicazione verso enti terzi o verso gli organi di informazione, per le collaborazioni tecniche, e per qualsiasi altra attività utile al conseguimento dei fini statutari e individuata a questo proposito dal Consiglio Direttivo. I Soci Promotori sono Soci Ordinari che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie aggiuntive e straordinarie, in misura almeno pari al 30% della quota ordinaria più bassa, tra quella di ingresso e quella di rinnovo. I Soci Onorari sono persone fisiche o anche enti, la cui aderenza all’Associazione sia stata espressamente richiesta dal Consiglio Direttivo in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. I Soci Onorari – e solo loro – non sono tenuti al pagamento della quota associativa; tuttavia usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci, incluso quello di partecipare all’Assemblea ed ivi esprimere il proprio voto. La nomina a Socio Onorario può essere proposta da uno o più soci al consiglio Direttivo che ne delibera l’eventuale accoglimento. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 7 - Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:
● l’Assemblea Generale dei Soci;
● il Consiglio Direttivo;
● il Presidente;
● il Vicepresidente;
● il Revisore del Conto.
Tutte le cariche sociali, con esclusione del Revisore del Conto, sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 8 - Assemblea

L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.
Nel caso di non istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 13 dello statuto, lo stesso articolo non trova applicazione e i partecipanti all’Assemblea ordinaria sono i Soci purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. Nel caso di istituzione delle Aree Omogenee di cui all’art. 13 dello statuto, i partecipanti all’Assemblea ordinaria sono i Rappresentanti di Area. I partecipanti all’Assemblea straordinaria sono i Soci purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero da un componente del Consiglio Direttivo indicato dallo stesso.
A chi presiede l’Assemblea spetta il compito di designare il segretario della seduta, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare la conformità delle deleghe allo Statuto ed alle norme in vigore, di verificare la regolarità della costituzione dell’Assemblea, di regolare lo svolgimento dei lavori stabilendo le modalità di discussione e di votazione non specificamente previste dal presente Statuto e di accertare i risultati delle votazioni. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le persone, le quali sono assunte a scrutinio segreto.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale redatto dal segretario dell’Assemblea, salve le ipotesi in cui per legge è obbligatorio l’intervento del notaio, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio a conclusione dell’Assemblea stessa, previa lettura ed approvazione da parte dell’Assemblea medesima. I verbali, così redatti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede dell’Associazione.

Articolo 9 - Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria:
a. approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
b. nomina i membri del Consiglio Direttivo;
c. nomina il Revisore del Conto;
d. delibera su tutti gli atti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea, in sede straordinaria, delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Articolo 10 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo, presso la sede dell’Associazione o in ogni altro luogo, purché nell’ambito del territorio della Regione Piemonte:
● entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo;
● entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, del Revisore del Conto;
● entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di tanti soci che rappresentino complessivamente il 20% degli iscritti a libro soci.
Nel caso in cui il Presidente o Vicepresidente per qualsiasi causa non provvedano alla convocazione, l’Assemblea Può essere convocata dal Revisore del Conto se nominato. L’assemblea Generale straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, anche dal Revisore del Conto se nominato e dal 20% dei soci; in tali casi il Presidente o Vicepresidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta. L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e l’elenco delle materie da trattare della prima e della seconda convocazione (che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) a mezzo di posta elettronica e/o tramite altri mezzi idonei quali raccomandata a.r., raccomandata a mano, sms e pubblicato, almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza, sul sito internet dell’Associazione se esistente. Della convocazione dell’assemblea generale deve essere informato il Revisore del Conto se nominato.

Articolo 11 - Diritto di voto e rappresentanza

Nel caso di non istituzione delle Aree Omogenee di cui agli art. 13 dello statuto, ogni Socio è titolare di un voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi soltanto ad altro Socio o a persona maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare, inviata mediante e-mail, o facsimile, o posta, o consegnata a mano dal delegante al Consiglio Direttivo. Per l’Assemblea in seduta ordinaria non è ammessa più di una delega. Per l’Assemblea in seduta straordinaria ciascun Socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Nel caso di istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 13 dello statuto, nell’Assemblea Ordinaria ogni Rappresentante di Area è titolare di un voto.

Articolo 12 - Quorum dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente:
a. in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci personalmente o mediante delega in conformità a quanto previsto dall’articolo 11 o, nel caso di istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 13 dello statuto, di almeno la metà dei Rappresentanti di Area, a maggioranza di voti;
b. in seconda convocazione, la deliberazione è valida, a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti, siano essi Soci semplici, o, nel caso di istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 13 dello statuto, Soci individuabili come Rappresentanti di Area;
c. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea in sede straordinaria, quando riunita per deliberare modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, personalmente o mediante delega (in conformità a quanto previsto dall’articolo 11) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Aree Omogenee e Riunioni di Area

Il Consiglio Direttivo, qualora il numero degli associati superi quota 300 o si estenda anche ad altri comuni, può suddividere il territorio in cui l’Associazione opera in Aree Omogenee, preferibilmente caratterizzate da continuità territoriale ovvero in base al comune di appartenenza degli associati, sulla base del numero dei Soci che in quelle Aree utilizzano i servizi dell’Associazione. Ogni Area Omogenea deve avere un numero di Soci almeno pari a 50. Almeno una volta all’anno, e comunque prima dell’Assemblea ordinaria, in ogni Area Omogenea si svolgono le Riunioni di Area, che eleggono i Rappresentanti di Area, in numero pari alla parte intera di un decimo del numero dei Soci dell’Area. Hanno diritto di partecipare alle Riunioni di Area, tutti i Soci appartenenti all’Area Omogenea di riferimento, purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. Le Riunioni di Area sono convocate dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Associazione e presiedute da uno di essi, ovvero da un delegato indicato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. L’avviso di convocazione, inviato con le modalità di cui all’articolo 10, riporta nell’ordine del giorno, oltre alla nomina dei rappresentanti, le materie oggetto dell’Assemblea in sede ordinaria. Nel corso delle Riunioni di Area sono eletti, tra gli associati presenti o rappresentati in delega, i Rappresentanti di Area che costituiranno l’Assemblea. In Assemblea ogni Rappresentante di Area ha un peso pari al numero di Soci di quell’Area diviso per il numero di Rappresentanti della stessa Area. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi soltanto ad altro Socio o a persona maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare, inviata mediante e-mail, o facsimile, o posta, o consegnata a mano dal delegante al Consiglio Direttivo. Non è ammessa più di una delega. Sono eletti Rappresentanti di Area coloro che ottengono il maggior numero di voti rispetto ai Rappresentanti da eleggere. Le modalità di votazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, generalmente su lista di candidati. Le Riunioni di Area sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci di Area aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. La Riunione di Area elegge, tra i propri Soci di Area con votazione palese e per la durata di cinque anni, un Incaricato di Area con il compito di raccordo tra i soci dell’Area Omogenea ed il Consiglio Direttivo. Egli ha il compito di segnalare e proporre al Consiglio Direttivo iniziative, necessità, problemi e di suggerire eventuali soluzioni o miglioramenti.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette di cui uno con funzioni di Tesoriere eletti dall’Assemblea. La candidatura dei componenti il Consiglio Direttivo è presentata in sede di Assemblea, in forma di lista aggregata, con l’indicazione chiara dei candidati a Presidente, Vicepresidente e Consigliere. La votazione si esprime in forma palese. La lista eletta è quella che ottiene la maggioranza dei voti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e comunque sino all’elezione del successivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente; le decisioni sono assunte a maggioranza. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente in apposito registro. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un consigliere, di volta in volta indicato dallo stesso Consiglio Direttivo. Sono ammesse riunioni del Consiglio Direttivo in modalità telematica. La convocazione deve avvenire a mezzo di posta elettronica o latro mezzo idoneo con avviso inviato almeno otto giorni prima della riunione, indicando il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Sono ammesse deleghe in forma scritta conferite ad un altro consigliere. Ciascun consigliere non può essere portatore di più di una delega. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
● deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea;
● predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
● scegliere tra i propri membri il Tesoriere;
● suddividere il territorio in Aree Omogenee ai sensi dell’art. 13 dello statuto per lo svolgimento delle Assemblee di Area;
● deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l’ordinaria amministrazione;
● fissare le quote di ingresso ed i contributi associativi annuali di rinnovo, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
● procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei Soci;
● deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci;
● deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione o l’apertura di nuove sedi;
● nominare i Soci Onorari.

Articolo 15 - Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del perseguimento dello scopo sociale. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, l’Assemblea e le Assemblee Parziali e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando questo è impossibilitato a svolgere i propri compiti. Il Vicepresidente può essere delegato dal Presidente alle attività e responsabilità dello stesso.

Articolo 17 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell’Associazione e di presentarlo al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Articolo 18 - Revisore del conto

Ove l’Assemblea dei soci lo decida può essere nominato un Revisore del conto. Il Revisore del conto deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti. Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso. Il Revisore del conto esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile. Egli vigila e provvede al riscontro sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Al Revisore del Conto spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio Direttivo. Il Revisore del Conto può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.

Articolo 19 - Patrimonio e Entrate dell’Associazione

Il patrimonio è costituito da:
● beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
● eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
● eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
● la quota di ingresso, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
● le quote annuali di rinnovo da versarsi ogni anno secondo le modalità previste dallo statuto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
● eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative;
● versamenti volontari degli associati;
● altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Articolo 20 - Esercizi Sociali

Con l’eccezione del primo esercizio, l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio è fissato nell’Atto Costitutivo, può avere durata superiore a dodici mesi, ma non superiore a diciotto.

Articolo 21 - Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione del Patrimonio

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci in seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Esaurita la fase di liquidazione, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini di pubblica utilità, oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all’art. 4 del presente statuto, oppure al sostegno della ricerca scientifica per il superamento del divario digitale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.

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