Lo statuto

Lo statuto Valweb in vigore dal 15/05/2023

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione di Promozione Sociale Montagna Digitale ValWeb”, detta anche “APS Montagna Digitale ValWeb” o “APS Montagna Digitale” o “APS ValWeb”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Articolo 2 - Sede

La sede dell’Associazione è in Robilante (CN) ed opera prevalentemente sul territorio della Regione Piemonte.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 3 - Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Principi e Scopi

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. In particolare l’Associazione ha per scopo la crescita e il rafforzamento della cultura locale e il sostegno di Internet come strumento di promozione e tutela delle identità culturali dei propri associati, attraverso la realizzazione e/o il mantenimento di collegamenti digitali a larga banda per tutti i propri associati, la loro alfabetizzazione digitale, il loro aggiornamento continuativo alla tecnologia dell’informazione e delle comunicazioni.

Articolo 5 - Le Attività

Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, sono:

• interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (D. Lgs. 117/2017,
Art.5, c.1, lettera a);

• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché´ le attività’ culturali di interesse sociale con finalità educativa (D. Lgs. 117/2017, Art.5, c.1, lettera d);

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D. Lgs. 117/2017, Art.5, c.1, lettera h);

• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D. Lgs. 117/2017, Art.5, c.1, lettera l);

• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’Art.5 D. Lgs. 117/2017 (D. Lgs. 117/2017, Art.5, c.1, lettera u);

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché´ dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’Art.5 D. Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (D. Lgs.117/2017, Art.5, c.1, lettera w);

• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità` organizzata (D. Lgs. 117/2017, Art.5, c.1, lettera z);

 

Nello specifico, nell’ambito delle attività precedentemente elencate, l’Associazione svolge a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

1.  l’Associazione sostiene la ricerca scientifica per il superamento del divario digitale;

2.  l’Associazione mantiene e gestisce reti a banda larga per l’intercollegamento dei propri associati, garantendo loro possibilità di connessione quando si trovino presso le proprie abitazioni o le abitazioni di loro consociati;

3.  per i fini di cui al punto 2, l’Associazione può costruire autonomamente reti mediante tecnologia appropriata;

4.  sempre per i fini di cui al punto 2, l’Associazione può convenzionarsi con aziende e/o enti pubblici per assumere la gestione di reti esistenti, solo qualora quelle reti non siano finalizzate a servizi continuativi di natura commerciale;

5.  l’Associazione utilizza le reti che gestisce per far accedere i propri associati ad Internet in modo gratuito, nel rispetto delle prescrizioni normative, legislative e tecniche;

6.  l’Associazione organizza corsi, seminari, convegni, dibattiti, approfondimenti per fornire ai propri associati gli strumenti per una corretta scelta e utilizzo dei sistemi informatici e di comunicazione, per un efficiente utilizzo di Internet e degli strumenti digitali ad esso collegati.

Articolo 6 - Natura dell’Associazione

Ai sensi dell’art 6 D. lgs 117/2017, l’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché strumentali e secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dai decreti ministeriali. L’assemblea potrà limitare l’esercizio delle attività diverse di cui all’art. 6 del Decreto legislativo 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferisce all’Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art 7 Dlgs 117/2017 anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i
sostenitori ed il pubblico. 

L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma personale, volontaria, libera e gratuita dai propri associati, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Qualora necessario, e in base ad una specifica
disponibilità da accordarsi per iscritto, i Soci concedono all’Associazione l’utilizzo di propri locali o spazi per la costruzione o estensione delle reti a larga banda gestite dall’Associazione. Per il conseguimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi comunque della collaborazione di individui,
associati o meno, anche a titolo oneroso, mediante assunzione di lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo. L’Associazione può disporre di propri conti correnti presso istituti bancari e intraprendere rapporti con banche, poste, istituti finanziari e simili, per la gestione di conti
correnti normali o telematici, fidi, etc. L’Associazione può svolgere attività commerciali, occasionali o continuative, nei limiti ammessi dalla legge. L’Associazione può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere territoriale e/o di settore, in armonia con i propri scopi sociali e può comunque assumere partecipazioni, ammesse dalla legge, in altri organismi.

Articolo 7 - Soci – Modalità di ammissione – Diritti e obblighi – Categorie di Soci

Con l’eccezione dei soli Soci Onorari, possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e siano interessate all’attività della stessa, ne condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale in favore dei propri
associati, di loro familiari o di terzi. L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. La domanda di ammissione deve essere
presentata al Consiglio Direttivo e deliberata dal medesimo con l’indicazione degli estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso direttivo, nel registro
degli associati. In caso di rifiuto, Il Consiglio Direttivo. deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto delle
domande di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni successivi all’avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti all’assemblea che delibera nella prima riunione utile.
L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con finalità perseguite e con l’attività generale svolta. Le iscrizioni decorrono dalla data di accettazione. L’appartenenza all’Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi
rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l’obbligo di versare una quota associativa, rinnovata annualmente. L’ammontare della quota di ingresso e delle quote di rinnovo sono stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota di ingresso può essere frazionata dal Consiglio Direttivo
semestralmente per difetto. La quota di ingresso deve essere versata entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda. Fino a che il versamento non sarà stato effettuato, il Socio non potrà usufruire dei servizi dell’Associazione. La quota di rinnovo deve essere versata entro e non oltre l’ultimo giorno dell’esercizio precedente.

La qualifica di Socio si può perdere per i seguenti motivi:

● per recesso, il socio comunica la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 30 giorni prima;

● per delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di accertati motivi di incompatibilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per il trasferimento del Socio in località dove i servizi dell’Associazione non possano essere erogati o per il venir meno dei requisiti previsti per
l’attribuzione della qualità di socio) o per avere violato le norme e gli obblighi dello Statuto o per altri gravi motivi che comportino indegnità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per aver utilizzato i servizi dell’Associazione per scopo di lucro, o per qualsiasi altra violazione
anche colposa delle norme statutarie o comunque delle finalità dell’Associazione e dei principi che ispirano il sodalizio); è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario;

● per ritardato pagamento delle quote di rinnovo; qualora la quota di rinnovo non sia stata pagata entro i termini previsti dallo Statuto, il Socio dispone di ulteriori tre mesi per regolarizzare la propria posizione, ma fino a che non lo avrà fatto, non potrà usufruire dei
servizi dell’Associazione; se trascorsi i tre mesi il pagamento non sarà stato ancora effettuato, il Socio decade secondo le procedure di legge; può riassociarsi, presentando domanda e versando però una quota di ingresso;

● per decesso dell’associato.

Il Socio dimissionario o che comunque cessi di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso, non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
● Fondatori
● Ordinari
● Promotori
● Onorari

I Soci Fondatori sono indicati come tali nell’atto costitutivo dell’Associazione e ne sono membri permanenti, senza per questo essere immuni da un’eventuale delibera di decadenza da parte del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui sotto. I Soci Fondatori versano la quota di ingresso
contestualmente alla fondazione dell’Associazione e sono tenuti al pagamento della quota di rinnovo. I Soci Ordinari sono persone fisiche la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari aderiscono corrispondendo la relativa quota di ingresso, sono tenuti al
pagamento della quota di rinnovo ed usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci. I Soci Promotori sono Soci Ordinari che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie aggiuntive e straordinarie, in misura almeno pari al 30% della quota ordinaria più bassa, tra quella di
ingresso e quella di rinnovo. I Soci Onorari sono persone fisiche o Associazioni di Promozione Sociale, la cui aderenza
all’Associazione sia stata espressamente richiesta dal Consiglio Direttivo in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali. Possono essere Soci Onorari altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta percento del numero
delle associazioni di promozione sociale. I Soci Onorari – e solo loro – non sono tenuti al pagamento della quota associativa; tuttavia usufruiscono di tutti i vantaggi spettanti ai Soci, incluso quello di partecipare all’Assemblea ed ivi esprimere il proprio voto. La nomina a Socio Onorario può essere
proposta da uno o più Soci al Consiglio Direttivo che ne delibera l’eventuale accoglimento. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno 60 giorni nel libro degli associati.
Ai sensi dell’Art. 35, c.2 del D. Lgs. 117/2017, la quota associativa, a qualsiasi titolo, è intrasmissibile.

Articolo 8 - Soci Volontari e Attività di Volontariato

I soci che svolgono attività di volontariato assumono la qualifica di Soci Volontari, nei modi previsti dall’Art. 17 del D. Lgs. 117/2017.
In particolare, il Socio Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di Socio Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’attività del Socio Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai
Soci Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Il Socio Volontario partecipa in modo attivo alle attività organizzative dell’Associazione, affiancando o ricevendo deleghe dal Consiglio Direttivo per l’organizzazione didattica, per la collaborazione con enti terzi, per la comunicazione verso enti terzi o verso gli organi di informazione, per le collaborazioni
tecniche, e per qualsiasi altra attività utile al conseguimento dei fini statutari e individuata a questo proposito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 - Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:
● l’Assemblea Generale dei Soci;
● il Consiglio Direttivo;
● il Presidente;
● il Vicepresidente;
● il Revisore del Conto
Tutte le cariche sociali, con esclusione del Revisore del Conto, sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 10 - Assemblea

L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.
Nel caso di non istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 15 dello statuto, lo stesso articolo non trova applicazione e i partecipanti all’Assemblea ordinaria sono i Soci purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. Nel caso di istituzione delle Aree Omogenee di cui all’art. 15 dello statuto, i
partecipanti all’Assemblea ordinaria sono i Rappresentanti di Area.
I partecipanti all’Assemblea straordinaria sono i Soci purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero da un componente del Consiglio Direttivo indicato dallo stesso. A chi presiede l’Assemblea spetta il compito di designare il segretario della seduta, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare la conformità delle
deleghe allo Statuto ed alle norme in vigore, di verificare la regolarità della costituzione dell’Assemblea, di regolare lo svolgimento dei lavori stabilendo le modalità di discussione e di votazione non specificamente previste dal presente Statuto e di accertare i risultati delle votazioni.
Le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese ad eccezione delle deliberazioni riguardanti le persone, le quali sono assunte a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale redatto dal segretario dell’Assemblea, salve le ipotesi in cui per legge è obbligatorio
l’intervento del notaio, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio a conclusione dell’Assemblea stessa, previa lettura ed approvazione da parte dell’Assemblea medesima. I verbali, così redatti ed approvati, sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede
dell’Associazione.

Articolo 11 - Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria:
• nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo
• nomina e revoca il Revisore del Conto;
• approva il Bilancio di esercizio
• approva il Bilancio preventivo per l’anno in corso
• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
• delibera su tutti gli atti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, in sede straordinaria, delibera:
• sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
• sull’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
• sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 - Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno una volta all’anno, per l’approvazione del Bilancio di esercizio e preventivo, presso la sede dell’Associazione o in ogni altro luogo, purché nell’ambito del territorio della Regione Piemonte:

● entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo;
● entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, del Revisore del Conto;
● entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento di richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di tanti Soci che rappresentino complessivamente il 20% degli iscritti a libro Soci.

Nel caso in cui il Presidente o Vicepresidente per qualsiasi causa non provvedano alla convocazione, l’Assemblea può essere convocata dal Revisore del Conto.
L’Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria può essere richiesta, con l’indicazione delle materie da trattare, anche dal Revisore del Conto e dal 20% dei Soci; in tali casi il Presidente o Vicepresidente è
tenuto a convocare l’Assemblea entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

L’Assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e l’elenco delle materie da trattare della prima e della seconda convocazione (che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima) esclusivamente a mezzo di posta elettronica e pubblicato, almeno
8 (otto) giorni prima della adunanza, sul sito internet dell’Associazione se esistente. Della convocazione dell’Assemblea generale deve essere informato il Revisore del Conto. In caso di urgenza l’Assemblea Generale si ritiene validamente convocata qualora sia stata data comunicazione nelle 48 ore precedenti.

Articolo 13 - Diritto di voto e rappresentanza

Nel caso di non istituzione delle Aree Omogenee di cui agli art. 15 dello statuto, ogni Socio è titolare di un voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi soltanto ad altro Socio o a persona maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare, inviata mediante e-mail, o facsimile, o posta,
o consegnata a mano con in copia il delegato dal delegante al Consiglio Direttivo. Per l’Assemblea in seduta ordinaria ciascun Socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Per l’Assemblea in seduta straordinaria ciascun Socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Nel caso di
istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 15 dello statuto, nell’Assemblea Ordinaria ogni Rappresentante di Area è titolare di un voto.

Articolo 14 - Quorum dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente:

• in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci personalmente o mediante delega in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 o, nel caso di istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 15 dello statuto, di almeno la metà dei Rappresentanti di Area, a
maggioranza di voti;

• in seconda convocazione, la deliberazione è valida, a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti, siano essi Soci semplici, o, nel caso di istituzione delle Aree Omogenee di cui in art. 15 dello statuto, Soci individuabili come Rappresentanti di Area;

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
L’Assemblea in sede straordinaria, quando riunita per deliberare modifiche dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, personalmente o mediante delega (in conformità a quanto previsto dall’articolo 13) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15 - Aree Omogenee e Riunioni di Area

Il Consiglio Direttivo, qualora il numero degli associati superi quota 300, può suddividere il territorio in cui l’Associazione opera in Aree Omogenee, preferibilmente caratterizzate da continuità territoriale, sulla base del numero dei Soci che in quelle Aree utilizzano i servizi dell’Associazione.
Ogni Area Omogenea deve avere un numero di Soci almeno pari a 50. Almeno una volta all’anno, e comunque prima dell’Assemblea ordinaria, in ogni Area Omogenea si svolgono le Riunioni di Area, che eleggono i Rappresentanti di Area, in numero pari alla parte intera di un decimo del numero dei Soci
dell’Area.

Hanno diritto di partecipare alle Riunioni di Area, tutti i Soci appartenenti all’Area Omogenea di riferimento, purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. Le Riunioni di Area sono convocate dal Presidente o dal Vicepresidente dell’Associazione e presiedute da uno di essi, ovvero da un
delegato indicato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. L’avviso di convocazione, inviato esclusivamente con posta elettronica, riporta nell’ordine del giorno, oltre alla nomina dei rappresentanti, le materie oggetto dell’Assemblea in sede ordinaria.
Nel corso delle Riunioni di Area sono eletti, tra gli associati presenti o rappresentati in delega, i Rappresentanti di Area che costituiranno l’Assemblea. In Assemblea ogni Rappresentante di Area ha un peso pari al numero di Soci di quell’Area diviso per il numero di Rappresentanti della stessa Area.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi soltanto ad altro Socio o a persona maggiorenne appartenente al proprio nucleo familiare, inviata mediante e-mail, o facsimile, o posta, o consegnata a mano dal delegante al Consiglio Direttivo con in copia il delegato. Non è ammessa più di una delega.
Sono eletti Rappresentanti di Area coloro che ottengono il maggior numero di voti rispetto ai Rappresentanti da eleggere. Le modalità di votazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo, generalmente su lista di candidati.

Le Riunioni di Area sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci di Area aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
La Riunione di Area elegge, tra i propri Soci di Area con votazione palese e per la durata di cinque anni, un Incaricato di Area con il compito di raccordo tra i Soci dell’Area Omogenea ed il Consiglio Direttivo.

Egli ha il compito di segnalare e proporre al Consiglio Direttivo iniziative, necessità, problemi e di suggerire eventuali soluzioni o miglioramenti.

Articolo 16 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha la funzione di Organo di Amministrazione ed è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre membri di cui uno con funzioni di Tesoriere eletti dall’Assemblea. La maggioranza dei Consiglieri deve essere formata da persone fisiche associate ovvero indicate dagli
enti giuridici associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.

La candidatura dei componenti il Consiglio Direttivo è presentata in sede di Assemblea, in forma di lista aggregata, con l’indicazione chiara dei candidati a Presidente, Vicepresidente e Consigliere. La votazione si esprime in forma palese. La lista eletta è quella che ottiene la maggioranza dei voti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno della loro carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente; le decisioni sono assunte a maggioranza. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente in apposito registro. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un consigliere, di volta in volta indicato dallo stesso Consiglio Direttivo. Sono ammesse riunioni del Consiglio Direttivo in modalità telematica.

La convocazione deve avvenire a mezzo di posta elettronica con avviso inviato almeno otto giorni prima della riunione, indicando il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Sono ammesse deleghe in forma scritta conferite ad un altro consigliere. Ciascun consigliere
non può essere portatore di più di una delega. Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

● deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea;
● predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
● scegliere tra i propri membri il Tesoriere;
● suddividere il territorio in Aree Omogenee ai sensi dell’art. 14 dello statuto per lo svolgimento delle Assemblee di Area;
● deliberare sugli atti disciplinari nei confronti degli associati
● deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario anche eccedente l’ordinaria amministrazione;
● fissare le quote di ingresso ed i contributi associativi annuali di rinnovo, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
● procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei Soci;
● deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci;
● deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione o l’apertura di nuove sedi;
● nominare i Soci Onorari.
● curare la tenuta dei libri sociali di propria competenza
● adempiere a tutti gli atti connessi all’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore

Il potere di rappresentanza attribuito è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 - Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del perseguimento dello scopo sociale. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, l’Assemblea e le Assemblee Parziali e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente quando questo è impossibilitato a svolgere i propri compiti.
Il Vicepresidente può essere delegato dal Presidente alle attività e responsabilità dello stesso.

Articolo 19 - Tesoriere

Il Tesoriere cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l’obbligo di redigere annualmente il Bilancio di esercizio e preventivo dell’Associazione e di presentarli al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Articolo 20 - Revisore del Conto

Il Revisore del conto è nominato dall’Assemblea dei Soci nei casi e nei modi previsti dall’Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso. Esso può essere rinominato una sola volta.
Il Revisore del conto esercita le funzioni indicate negli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile. Egli vigila e provvede al riscontro sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio di esercizio e preventivo, redigendo apposite
relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Al Revisore del Conto spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso
annuo determinato dal Consiglio Direttivo. Il Revisore del Conto può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale.

Articolo 21 - Libri Sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

• il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
• il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I libri sociali potranno essere mantenuti in forma telematica e stampati su richiesta o per adempimento alle prescrizioni legislative e mantenuti presso la sede legale dell’Associazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali
entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell’organo interessato.

Articolo 22 - Patrimonio e Entrate dell’Associazione

Il patrimonio è costituito da:

● beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
● la quota di ingresso, da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
● le quote annuali di rinnovo da versarsi ogni anno secondo le modalità previste dallo statuto nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
● eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative;
● versamenti volontari degli associati;
● altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Articolo 23 - Esercizi Sociali e Bilancio

Il Bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi dell’articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. E’ compito del Consiglio Direttivo provvedere entro il 30 Giugno di ogni anno al deposito, presso il
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, del bilancio corredato della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art 6 Dlgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di
cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 24 – Bilancio Sociale

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’Art. 14 del D. Lgs. 117/2017, se previsto per legge ed è facoltativo.

Articolo 25 – Patrimonio dell’Associazione

Il Patrimonio della Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità dell’Associazione stessa.

Articolo 26 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

In conformità all’Art.8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 27 - Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione del Patrimonio

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci in seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Esaurita la fase di liquidazione, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, ex art. 9 del D. Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Associazione.

Articolo 28 - Norme Transitorie

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’Art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’Art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
I Soci onorari con personalità giuridica ammessi a far parte dell’Associazione e regolarmente iscritti prima della data dell’11 luglio 2019 dovranno esibire, entro i termini prescritti dalla legge, la prova di adempimento alle prescrizioni per le APS contenute nel D. Lgs. 117/2017 e suoi aggiornamenti. In caso
contrario decadranno.

Articolo 29 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.

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